Ricorso nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente pro-tempore, avverso la legge 8 marzo 2013, n. 3, pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 12 marzo 2013, recante modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali. F a t t o La legge della provincia di Bolzano in epigrafe, che modifica alcune leggi provinciali in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, edilizia abitativa agevolata, urbanistica, di commercio e di agevolazioni nell'ambito di imposte municipali presenta diversi aspetti di illegittimita' costituzionale. Occorre dar conto, primariamente, come la disposizione contenuta nell'articolo 2 inserisca l'articolo 131-bis nella legge provinciale n. 13/1998 in materia di edilizia abitativa agevolata, concedendo un contributo a fondo perduto per i danni subiti in seguito agli eventi calamitosi nel Comune di Badia nel dicembre 2012. Tale previsione stabilisce una spesa di carattere continuativo e ricorrente che non viene quantificata ed i cui relativi mezzi di copertura non vengono indicati, in violazione, quindi, dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Come affermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 26/2013, le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura; a tale obbligo non sfuggono le norme regionali e solo per le spese continuative e ricorrenti e' consentita l'individuazione dei relativi mezzi i di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale. La fattispecie in esame non e' ascrivibile alla categoria delle spese continuative e ricorrenti, le quali sono caratterizzate da una costante incidenza su una pluralita' indefinita di esercizi finanziari, e pertanto la norma provinciale, come ciascuna legge che produce nuovi o maggiori oneri, avrebbe dovuto indicare espressamente, per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa e la specifica copertura. In secondo luogo, la norma contenuta nell'articolo 3 sostituisce l'articolo 44-ter della legge provinciale n. 13/1997, che era stato sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, in materia di commercio al dettaglio nelle zone produttive, la cui illegittimita' costituzionale e' stata dichiarata di recente con sentenza dell'11 marzo 2013, n. 38 da codesta Ecc.ma Corte. Al riguardo, si rappresenta che la novella introdotta con l'articolo 3 della legge in esame non risolve i problemi di incostituzionalita' gia' rilevati sulla norma provinciale previgente, in quanto ripropone in buona parte il contenuto della disposizione dichiarato incostituzionale, confermandosi pertanto come una norma tendenzialmente restrittiva della concorrenza. In particolare, il comma 2 rimette ai comuni territorialmente competenti la valutazione e la decisione circa l'idoneita' all'esercizio del commercio al dettaglio delle aree nelle zone produttive. Tenuto conto della specifica autonomia riconosciuta alla Provincia e del riparto di competenze legislative Stato/Regioni, "stante la scarsita' di aree idonee all'esercizio di attivita' produttive e del commercio all'ingrosso e in considerazione del prevalente interesse generale di salvaguardia delle esigenze dell'ambiente urbano, della pianificazione territoriale e del traffico, degli interessi sociali ambientali e culturali finalizzati all'integrazione del commercio al dettaglio nelle zone residenziali" ed in considerazione delle esigenze di pianificazione territoriale sovra comunale, la Giunta provinciale e' quindi delegata ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, indirizzi, criteri e modalita' vincolanti per la valutazione e la decisione circa l'idoneita' all'esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive da parte dei comuni. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 3, stabilisce, sino all'emanazione degli indirizzi e alla decisione circa l'idoneita' delle aree, limitazioni al commercio al dettaglio nelle zone produttive, riproponendo le medesime disposizioni gia' contenute nell'articolo 5 della legge provinciale n. 7/2012, dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza. La norma provinciale, dunque, pone vincoli all'apertura di un esercizio commerciale che determinano restrizioni ingiustificate della concorrenza tra gli esercenti con riguardo all'insediamento dell'attivita' commerciale; esse restrizioni, costituiscono un ostacolo all'adozione di strategie differenziate da parte degli stessi esercenti e, quindi, in ultima analisi, all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori. Si tratta, dunque, di disposizione tendenzialmente restrittiva che, come si desume anche dalla stessa sentenza n. 38/2013, non puo' trovare giustificazione nello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Provincia competenza primaria in tema (tra l'altro) di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori, nonche' di tutela del paesaggio. Infatti, come stabilito dallo stesso Statuto, la potesta' della Provincia di emanare norme legislative si esercita entro i limiti indicati dallo Statuto medesimo, cioe' "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (...) nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica". Ne deriva che, anche in tal caso, risulta violato il disposto dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, posto a presidio della tutela della, concorrenza, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui ex art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. Norma in presenza della quale le competenze delle Regioni, anche a statuto speciale, nonche' delle Province autonome in materia di commercio e di governo del territorio non possono incidere sull'esercizio di detta competenza statale (ex multis: sentenza n. 299 del 2012 della Corte costituzionale), che assume quindi carattere prevalente. Ne' d'altra parte, le richiamate "esigenze di pianificazione territoriale sovra comunale" possono essere utili a ricondurre la norma nel novero degli interventi di governo del territorio. Come gia' evidenziato nella sentenza n. 38 del 2013, la normativa in esame e' diretta a disciplinare le zone idonee all'esercizio di attivita' produttive. Tali zone, infatti, sono gia' in possesso di una vocazione commerciale, onde non si giustifica la compressione dell'assetto concorrenziale del mercato, realizzata attraverso la drastica riduzione della possibilita' di esercitare in dette aree il commercio al dettaglio, la cui negativa incidenza sull'ambiente non e', peraltro, individuabile. Riguardo alla previsione di cui al comma 3, essa rende temporanee (dalla data di entrata in vigore della legge fino all'emanazione degli specifici indirizzi da parte della Giunta provinciale che ha un anno di tempo per emanarli) le specifiche limitazioni merceologiche al commercio al dettaglio nelle zone produttive, che sono gia' state dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 38/2013. Seppure le linee guida vincolanti, che la Giunta provinciale e' demandata ad adottare, non dovessero tradursi nella violazione dei principi pro-concorrenziali posti dal legislatore nazionale ed anche se in base alla nuova formulazione le specifiche limitazioni merceologiche esse sono state concepite come temporanee, risulta comunque il carattere restrittivo e limitativo della disposizione che, senza precise prescrizioni, demanda alla Giunta provinciale l'individuazione di limiti e modalita' vincolanti per le future decisioni e valutazioni circa l'idoneita' all'esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive da parte dei comuni. Inoltre, quand'anche si voglia considerare il carattere transitorio delle disposizioni provinciali in esame, che nella sostanza, prevedono l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di un provvedimento di Giunta recante indirizzi e criteri vincolanti per i Comuni chiamati a decidere l'idoneita' all'esercizio del commercio al dettaglio delle zone produttive, applicando durante tale periodo i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 3, si evidenzia che il termine annuale indicato, peraltro meramente ordinatorio, non appare sufficientemente supportato dalla indicazione di criteri specifici e dettagliati dei quali tenere conto ai fini dell'emanazione del provvedimento provinciale, nonche' dalla prescrizione che, in assenza, entro il termine indicato del predetto provvedimento di Giunta, i limiti elencati al comma 3 della medesima norma non siano piu' applicabili. Alla luce delle considerazioni esposte le norme provinciali contenute nell'articolo 3, commi 2 e 3, eccedono dalle competenze provinciali riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, ponendosi in contrasto con il dettato normativo nazionale preposto alla tutela della concorrenza, configurando quindi la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.